Art. 14
Responsabilità giuridica
In vigore dal 10 feb 2014
Responsabilità giuridica
1. La responsabilità contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Istituto.
3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Istituto è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell’Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:75(1):oj#art-14