Art. 14 · Responsabilità giuridica

Art. 14

Responsabilità giuridica

In vigore dal 10 feb 2014
Responsabilità giuridica 1.   La responsabilità contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Istituto. 3.   La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Istituto è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell’Istituto.
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