Art. 2

Informazioni che devono essere fornite dalla Grecia

In vigore dal 27 gen 2014
Informazioni che devono essere fornite dalla Grecia Entro il 29 ottobre 2014 la Grecia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo: a) ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010; e b) alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
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