Art. 1
Partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata
In vigore dal 27 gen 2014
Partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata
1. È confermata la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, autorizzata dalla decisione 2010/405/UE.
2. Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica alla Grecia conformemente alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:39(1):oj#art-1