Art. 1
In vigore dal 20 gen 2014
L'articolo 5 della decisione 2013/353/PESC è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 è pari a 1 040 000 EUR.»;
b)
al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2013.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2014:22(1):oj#art-1