Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 gen 2014
L'articolo 5 della decisione 2013/353/PESC è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 è pari a 1 040 000 EUR.»; b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, sono ammissibili a decorrere dal 1o luglio 2013.»
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