Art. 7
Monitoraggio
In vigore dal 18 dic 2013
Monitoraggio
1. Le autorità competenti garantiscono che le mappe che indicano per ciascuna contea le percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull’utilizzo locale del terreno, siano stilate e aggiornate ogni anno.
2. Il monitoraggio è effettuato sul suolo, nonché sulle acque superficiali e sotterranee, al fine di fornire dati sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull’azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrato nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell’ambito di controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati comprendono i principali tipi di suoli, pratiche di fertilizzazione e colture.
3. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
4. Nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale si realizzano indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’, paragrafo 6, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità delle perdite di nitrato e di fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di una deroga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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