Art. 6
Gestione dei terreni
In vigore dal 18 dic 2013
Gestione dei terreni
1. Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura.
2. Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono:
a)
le superfici prative temporanee su suoli sabbiosi sono arate in primavera;
b)
indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;
c)
ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico.
3. La lettera c) del paragrafo 2 non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose intercalate da aree erbose.
Storico versioni
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