Art. 6

Gestione dei terreni

In vigore dal 18 dic 2013
Gestione dei terreni 1.   Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. 2.   Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono: a) le superfici prative temporanee su suoli sabbiosi sono arate in primavera; b) indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto; c) ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico. 3.   La lettera c) del paragrafo 2 non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose intercalate da aree erbose.
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Gestione dei terreni (Art. 6 Decisione (UE) 2013/781) — Testo vigente | Portale Normativo