Art. 2
In vigore dal 18 dic 2013
1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri per iscritto del ricorso alla deroga prevista dall’.
Gli Stati membri che si siano avvalsi della deroga forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 luglio di ogni anno, informazioni relative al numero di spedizioni importate nell’anno precedente a norma dell’ della presente decisione nonché una relazione dettagliata su tutti i casi di intercettazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri entro due giorni lavorativi dalla data dell’intercettazione in merito a ciascuna spedizione introdotta nel loro territorio a norma dell’, che non soddisfa le condizioni di cui all’allegato.
3. La Commissione chiede agli Stati Uniti d’America di fornire le informazioni tecniche necessarie per poter valutare il funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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