Art. 1
In vigore dal 18 dic 2013
In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri sono autorizzati a consentire l’introduzione nel loro territorio di legname segato privo di corteccia di Quercus L., Platanus L. e Acer saccharum Marsh. originario degli Stati Uniti d’America e rientrante in uno dei codici NC e nelle descrizioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, punto 6, della summenzionata direttiva, non corredato di un certificato fitosanitario, purché detto legname soddisfi le condizioni di cui all’allegato della presente decisione.
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