Art. 3

In vigore dal 17 dic 2013
1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2016 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore di norme dell’Unione che stabiliscano le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA. 2.   Eventuali richieste di proroga delle misure previste dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2016. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/805 — Testo vigente | Portale Normativo