Art. 2

In vigore dal 17 dic 2013
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Polonia è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l’uso a fini diversi da quelli professionali, di un veicolo al quale si applica il limite del 50 % di cui all’ della presente decisione.
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