Art. 4

In vigore dal 16 dic 2013
1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. 2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all', paragrafo 2.
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