Art. 3

In vigore dal 16 dic 2013
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all', paragrafo 2, è pari a 5 200 000 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 6 445 000 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione attraverso il cofinanziamento la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento finanziario. 2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione, in modo corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.
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