Art. 6
In vigore dal 11 dic 2013
1. L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).
2. L’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è soggetta a gestione diretta.
3. Il protocollo d’intesa e l’accordo di prestito da concludere con le autorità giordane contengono disposizioni:
a)
che assicurano che la Giordania verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati correttamente utilizzati, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che sono stati oggetto di appropriazione indebita;
b)
che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (9), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
c)
che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;
d)
che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;
e)
che garantiscono che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, la Giordania sia stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
4. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione la Commissione, per mezzo di valutazioni operative, verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Giordania che sono pertinenti ai fini dell’assistenza, nonché il rispetto da parte della Giordania del calendario convenuto.
Storico versioni
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