Art. 1

In vigore dal 11 dic 2013
1.   L’Unione mette a disposizione della Giordania assistenza macro-finanziaria («assistenza macro-finanziaria dell’Unione») per un importo massimo di 180 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e le riforme del paese. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti giordana, rilevato dall’attuale programma dell’FMI. 2.   L’intero importo dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è erogato alla Giordania in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell’Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Giordania. La durata massima dei prestiti è di quindici anni. 3.   L’erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l’FMI e la Giordania, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche fissati nell’accordo di associazione UE-Giordania e nel piano d’azione UE-Giordania per il periodo 2010-2015 approvato nell’ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione, comprese le relative erogazioni, e fornisce i documenti pertinenti a dette istituzioni a tempo debito. 4.   L’assistenza macro-finanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1. 5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Giordania diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macro-finanziaria dell’Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la cancella.
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Art. 1 Decisione (UE) 2013/1351 — Testo vigente | Portale Normativo