Art. 3

In vigore dal 9 dic 2013
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 2 311 842 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento dispone che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di tutte le eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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