Art. 2
In vigore dal 9 dic 2013
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'«AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di cui all', paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'OPCW.
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