Art. 37

Cooperazione nel settore audiovisivo

In vigore dal 25 nov 2013
Cooperazione nel settore audiovisivo 1.   Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo è di promuovere le produzioni audiovisive rispettive e può riguardare le seguenti azioni: a) cooperazione e scambi tra le rispettive emittenti radiotelevisive; b) promozione degli scambi di opere audiovisive; c) scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di radiodiffusione; d) promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi. 2.   Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali all’interno dell’Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi.
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Cooperazione nel settore audiovisivo (Art. 37 Decisione (UE) 2013/755) — Testo vigente | Portale Normativo