Art. 37
Cooperazione nel settore audiovisivo
In vigore dal 25 nov 2013
Cooperazione nel settore audiovisivo
1. Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo è di promuovere le produzioni audiovisive rispettive e può riguardare le seguenti azioni:
a)
cooperazione e scambi tra le rispettive emittenti radiotelevisive;
b)
promozione degli scambi di opere audiovisive;
c)
scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di radiodiffusione;
d)
promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi.
2. Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali all’interno dell’Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi.
Storico versioni
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