Art. 37 · Cooperazione nel settore audiovisivo

Art. 37

Cooperazione nel settore audiovisivo

In vigore dal 25 nov 2013
Cooperazione nel settore audiovisivo 1.   Nel quadro dell’associazione, l’obiettivo della cooperazione tra le parti nel settore audiovisivo è di promuovere le produzioni audiovisive rispettive e può riguardare le seguenti azioni: a) cooperazione e scambi tra le rispettive emittenti radiotelevisive; b) promozione degli scambi di opere audiovisive; c) scambi di informazioni e di pareri tra le autorità competenti sulle politiche e sul quadro normativo in materia di radiodiffusione; d) promozione delle visite e della partecipazione a eventi internazionali organizzati nei rispettivi territori nonché nei paesi terzi. 2.   Le opere audiovisive coprodotte sono autorizzate a beneficiare di qualsiasi regime di promozione dei contenuti culturali locali o regionali all’interno dell’Unione, dei PTOM e degli Stati membri cui sono connessi.
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