Art. 2

In vigore dal 25 nov 2013
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo (1) e ed effettua la seguente notifica: «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo s'intendono fatti all'“Unione europea” o all'“Unione”.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:228:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo