Art. 2
In vigore dal 25 nov 2013
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 17, paragrafo 1, dell'accordo (1) e ed effettua la seguente notifica:
«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo s'intendono fatti all'“Unione europea” o all'“Unione”.»
Storico versioni
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