Art. 2

In vigore dal 18 nov 2013
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione tecnica delle attività di cui all’ è affidata all’OMS, che agisce sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’OMS.
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