Art. 1
In vigore dal 18 nov 2013
1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica agli elementi pertinenti della strategia dell’UE, l’Unione contribuisce all’esecuzione delle decisioni adottate dagli Stati parti nella settima conferenza di revisione della BTWC con i seguenti obiettivi:
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garantire la sicurezza e la protezione di agenti microbici o altri agenti biologici o tossine nei laboratori e in altre installazioni, se del caso anche durante il trasporto, al fine di impedire l’accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione non autorizzata,
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promuovere le pratiche di riduzione del rischio biologico e le attività di sensibilizzazione, ivi incluse la biosicurezza, la bioprotezione, la bioetica e la preparazione contro l’uso improprio deliberato di agenti biologici e tossine, grazie alla cooperazione internazionale in questo settore.
2. I progetti che corrispondono alle misure previste dalla strategia dell’UE sono quelli volti:
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alla promozione della gestione del rischio biologico nei laboratori tramite attività di sensibilizzazione a livello nazionale e regionale,
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allo sviluppo di strategie nazionali di gestione del rischio biologico nei laboratori per contrastare i rischi biologici (modello dimostrativo per i paesi).
Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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