Art. 2

In vigore dal 15 nov 2013
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o fino al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:678:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2013/678 — Testo vigente | Portale Normativo