Art. 2
In vigore dal 15 nov 2013
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o fino al 31 dicembre 2016, se questa data è anteriore.
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