Art. 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

In vigore dal 6 nov 2013
Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   I titolari delle autorizzazioni garantiscono l’adozione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all’allegato, lettera h). 2.   I titolari delle autorizzazioni presentano alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, secondo quanto disposto dalla decisione 2009/770/CE.
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Monitoraggio degli effetti ambientali (Art. 4 Decisione (UE) 2013/650) — Testo vigente | Portale Normativo