Art. 4
Monitoraggio degli effetti ambientali
In vigore dal 6 nov 2013
Monitoraggio degli effetti ambientali
1. I titolari delle autorizzazioni garantiscono l’adozione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all’allegato, lettera h).
2. I titolari delle autorizzazioni presentano alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, secondo quanto disposto dalla decisione 2009/770/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:650:oj#art-4