Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 6 nov 2013
Autorizzazione
Ai fini previsti dall’, paragrafo 2, e dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti ed ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire dagli OGM designati all’ mediante i rispettivi identificatori unici;
b)
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partir dagli OGM designati all’ mediante i rispettivi identificatori unici;
c)
gli OGM designati all’ mediante i rispettivi identificatori unici, nei prodotti che li contengono o che sono da essi costituiti, per usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2013:650:oj#art-2