Art. 1
In vigore dal 21 ott 2013
All’articolo 8 della decisione 2010/638/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2013:515:oj#art-1