Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 ott 2013
All’articolo 8 della decisione 2010/638/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2014. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
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