Art. 2
Definizione delle ICUE, delle classifiche e dei contrassegni di sicurezza
In vigore dal 23 set 2013
Definizione delle ICUE, delle classifiche e dei contrassegni di sicurezza
1. Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classifica di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri.
2. Le ICUE sono classificate ad uno dei seguenti livelli:
a)
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;
b)
SECRET UE/EU SECRET: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;
c)
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;
d)
RESTREINT UE/EU RESTRICTED: informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri.
3. Le ICUE recano un contrassegno di classifica di sicurezza conformemente al paragrafo 2. Esse possono recare contrassegni supplementari intesi a designare il settore di attività cui si riferiscono, identificare l’originatore, limitare la distribuzione, restringere l’uso o indicare la divulgabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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