Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 23 set 2013
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 1.   La presente decisione stabilisce i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le ICUE. 2.   Tali principi fondamentali e norme minime di sicurezza si applicano al Consiglio e all’SGC e sono rispettati dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE. 3.   Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nell’appendice A.
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