Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 23 set 2013
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le ICUE.
2. Tali principi fondamentali e norme minime di sicurezza si applicano al Consiglio e all’SGC e sono rispettati dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE.
3. Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano nell’appendice A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:488:oj#art-1