Art. 7
In vigore dal 23 set 2013
L’indennità di distanza di cui all’ è calcolata come segue:
a)
per un viaggio di una durata complessiva da 2 a 4 ore: un importo equivalente a un ottavo dell’indennità giornaliera prevista all’;
b)
per un viaggio di una durata complessiva da 4 a 6 ore: un importo equivalente a un quarto dell’indennità giornaliera prevista all’;
c)
per un viaggio di una durata complessiva superiore a 6 ore e che non richieda un pernottamento: un importo equivalente alla metà dell’indennità giornaliera prevista all’;
d)
per un viaggio di una durata complessiva superiore a 6 ore e che richieda un pernottamento: un importo equivalente all’indennità giornaliera prevista all’, su presentazione dei documenti giustificativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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