Art. 7

In vigore dal 23 set 2013
L’indennità di distanza di cui all’ è calcolata come segue: a) per un viaggio di una durata complessiva da 2 a 4 ore: un importo equivalente a un ottavo dell’indennità giornaliera prevista all’; b) per un viaggio di una durata complessiva da 4 a 6 ore: un importo equivalente a un quarto dell’indennità giornaliera prevista all’; c) per un viaggio di una durata complessiva superiore a 6 ore e che non richieda un pernottamento: un importo equivalente alla metà dell’indennità giornaliera prevista all’; d) per un viaggio di una durata complessiva superiore a 6 ore e che richieda un pernottamento: un importo equivalente all’indennità giornaliera prevista all’, su presentazione dei documenti giustificativi.
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