Art. 6

In vigore dal 23 set 2013
L’indennità di distanza di cui all’ è calcolata come segue: a) per un tragitto tra 0 e 50 km: 15 EUR; b) per un tragitto tra 51 e 500 km: 0,08 EUR/km; c) per un tragitto tra 501 e 1 000 km: 0,04 EUR/km; d) per un tragitto tra 1 001 e 3 000 km: 0,02 EUR/km; e) per un tragitto superiore a 3 000 km: nessuna indennità.
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Art. 6 Decisione (UE) 2013/471 — Testo vigente | Portale Normativo