Art. 2

In vigore dal 16 set 2013
Gli aiuti individuali concessi a titolo del regime di aiuti di cui all’ che, alla data in cui sono stati concessi, soddisfacevano le condizioni prescritte per beneficiare di un’esenzione per categoria o di un regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto applicabile a detto tipo di aiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:530:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo