Art. 2
In vigore dal 16 set 2013
Gli aiuti individuali concessi a titolo del regime di aiuti di cui all’ che, alla data in cui sono stati concessi, soddisfacevano le condizioni prescritte per beneficiare di un’esenzione per categoria o di un regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima di aiuto applicabile a detto tipo di aiuti.
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