Art. 2

In vigore dal 5 set 2013
Fatto salvo l’, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti.
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