Art. 1

In vigore dal 5 set 2013
1.   L’iscrizione degli impianti ripresi all’allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE trasmessi alla Commissione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e i corrispondenti quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnati a titolo gratuito a questi impianti è respinta. 2.   Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni comunicato per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera A dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica non comporti un aumento dell’assegnazione che non sia previsto in tale decisione. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera B dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione in base al parametro per la ghisa liquida a favore degli impianti che importano ghisa liquida ai fini dell’ulteriore trattamento (cfr. allegato I della decisione 2011/278/UE). Qualora ciò comporti un aumento del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni in un impianto che produce ed esporta ghisa liquida verso un impianto di cui alla lettera B dell’allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell’impianto che produce ed esporta ghisa liquida. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera C dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica consista nell’allineare l’assegnazione all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/278/UE ed escluda qualsiasi assegnazione a favore di processi disciplinati dai limiti del sistema del parametro di riferimento per la ghisa liquida, ai sensi dell’allegato I della decisione 2011/278/UE, a favore di un impianto che non produce, bensì importa ghisa liquida perché in tal caso si configurerebbe un doppio conteggio. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera D dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica comporti l’esclusione di qualsiasi assegnazione, sulla base di un sottoimpianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell’altoforno e dei relativi processi. Qualora ciò comporti un aumento dell’assegnazione preliminare nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile o di calore in un impianto dotato di un altoforno e ripreso alla lettera D dell’allegato I della presente decisione, non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare di conseguenza il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni dell’impianto in questione. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnato a titolo gratuito agli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 1 e riportati alla lettera E dell’allegato I della presente decisione, prima di stabilire il quantitativo annuo totale finale per ogni anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE, a condizione che la modifica escluda qualsiasi assegnazione per il calore esportato verso impianti che producono polimeri, tra cui S-PVC e E-PVC, e CVM. 3.   Le modifiche di cui al paragrafo 2 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e uno Stato membro non può procedere alla fissazione dei quantitativi annui totali definitivi per ciascun anno dal 2013 al 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili.
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