Art. 1
In vigore dal 27 ago 2013
L’Italia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafi 1 e 4, comprendano almeno le aree indicate nelle parti A, B e C dell’allegato della presente decisione.
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