Art. 2

In vigore dal 27 ago 2013
1.   L’Italia garantisce che dalle zone indicate nelle parti A, B e C dell’allegato non siano spedite verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente in Italia può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova provenienti dalle zone elencate nella parte C dell’allegato purché: a) siano applicate le misure di cui all’articolo 30, lettera c), punto iii), secondo comma e punto iv) della direttiva 2005/94/CE; b) l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata informata preliminarmente per iscritto e si impegni ad accettare le partite di pulcini di un giorno e di uova da cova, nonché a notificare all’autorità competente in Italia la data del loro arrivo nell’azienda di destinazione situata nel proprio territorio. 3.   L’Italia garantisce che sui certificati veterinari che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2, da spedire in altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura: «La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione 2013/443/UE della Commissione (*1). (*1)   GU L 230 del 29.8.2013, pag. 20.» "
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/443 — Testo vigente | Portale Normativo