Art. 5
In vigore dal 2 ago 2013
1. Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli sarà versato sulla base:
a)
di una relazione tecnica finale, conformemente all’allegato I, relativa all’esecuzione tecnica della vaccinazione di emergenza, comprendente i risultati ottenuti nel periodo dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2013;
b)
di una relazione tecnica finale, conformemente all’allegato II, relativa all’esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza, comprendente i risultati ottenuti in Lettonia dal 20 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e in Lituania dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2013;
c)
di una relazione finanziaria finale in formato elettronico, conformemente all’allegato III, relativa alle spese sostenute in Lettonia dal 20 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e in Lituania dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2013;
d)
dei risultati di tutti i controlli sul posto eseguiti in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.
I documenti giustificativi delle relazioni di cui alle lettere da a) a c) dovranno essere messi a disposizione della Commissione per i controlli sul posto di cui alla lettera d).
2. La relazione tecnica finale e la relazione finanziaria finale di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), sono presentate entro il 1o aprile 2014. Se tale limite di tempo non è rispettato, il contributo finanziario specifico dell’Unione verrà ridotto del 25 % per ogni mese civile di ritardo, eccetto se esistono circostanze debitamente giustificate per tale ritardo.
Storico versioni
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