Art. 4
In vigore dal 2 ago 2013
Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le misure di cui agli sono limitate alle spese sostenute dagli Stati membri per le misure di cui ai paragrafi da 1 a 4.
1.
Campionamento:
a)
il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, dell’esecuzione del campionamento; le spese si limitano alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione; e
b)
le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alla lettera a).
2.
Test di laboratorio:
a)
l’acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutto il materiale necessario utilizzato specificamente per effettuare test di laboratorio;
b)
il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, dell’esecuzione dei test nei locali del laboratorio; le spese sono limitate alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione; e
c)
le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).
3.
Acquisto e magazzinaggio delle dosi di vaccino e/o dei vaccini nonché delle esche per gli animali selvatici.
4.
Distribuzione di vaccini e di esche per animali selvatici:
a)
il personale che, indipendentemente dalla categoria, è incaricato in modo specifico, esclusivamente o in parte, della distribuzione di esche vaccino; le spese sono limitate alle retribuzioni effettive, ai contributi sociali e alle altre spese stabilite per legge come facenti parte della retribuzione;
b)
le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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