Art. 9

Comunicazioni relative alle importazioni

In vigore dal 30 lug 2013
Comunicazioni relative alle importazioni Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro di importazione fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative ai quantitativi indicando i lotti, le partite e le tonnellate importate a norma della presente decisione tra il 1o gennaio dello stesso anno e il 31 dicembre dell’anno precedente.
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