Art. 8

Obblighi di notifica degli importatori

In vigore dal 30 lug 2013
Obblighi di notifica degli importatori 1.   L’importatore notifica con sufficiente anticipo all’organismo ufficiale responsabile del punto di entrata nello Stato membro interessato la propria intenzione di introdurre una partita. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende quanto segue: a) la quantità delle partite interessate; b) data d’introduzione prevista; c) nome e indirizzo dell’importatore.
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Obblighi di notifica degli importatori (Art. 8 Decisione (UE) 2013/413) — Testo vigente | Portale Normativo