Art. 69

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all’altra parte un calendario per la loro abolizione. 2.   Qualora uno o più Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e la Serbia informano senza indugio l’altra parte. 3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
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Art. 69 Decisione (UE) 2013/490 — Testo vigente | Portale Normativo