Art. 64

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Durante i primi quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2.   Entro la fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali. CAPITOLO V Disposizioni di carattere generale
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:490:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 64 Decisione (UE) 2013/490 — Testo vigente | Portale Normativo