Art. 27
Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli
In vigore dal 22 lug 2013
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:
a)
abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III a);
b)
abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c)
riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.
Storico versioni
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