Art. 27 · Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

Art. 27

Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli

In vigore dal 22 lug 2013
1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente. 2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III a); b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell’allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.
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