Art. 17
Termini
In vigore dal 22 lug 2013
1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto a cui si riferiscono.
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle parti o di propria iniziativa.
Storico versioni
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