Art. 15

Elenco di arbitri

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle parti designa cinque arbitri. Le parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l’elenco contenga sempre quindici nominativi. 2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l’elenco contenga sempre quindici nominativi. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all’.
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Elenco di arbitri (Art. 15 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo